L’Ufficio Consolare esercita – esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all’estero in via permanente o temporanea – alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento.
Essenzialmente si tratta del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti), di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private.
L’Ufficio non può svolgere servizi notarili nei confronti di coloro che non siano cittadini italiani. Nel caso occorrano documenti notarili da parte di cittadini stranieri (procure, procure ad litem, altro), l’interessato dovrà redigere l’atto presso i responsabili uffici del Ministero della Giustizia dello Stato del Qatar e poi successivamente procedere alla relativa legalizzazione e traduzione.
L’Ufficio provvede anche alla certificazione di conformità di traduzioni dall’arabo o inglese all’italiano o viceversa ed alla legalizzazione delle firme dei funzionari dell’Ufficio Consolare del Ministero degli Affari esteri del Qatar apposte sui documenti ufficiali e certificati del Qatar. Per maggiori informazioni consultare la pagina legalizzazioni e traduzioni: LINK
PROCURE GENERALI E SPECIALI
La procura è lo strumento giuridico mediante il quale un soggetto (rappresentato o mandante) conferisce ad altro soggetto (rappresentante o procuratore) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato.
Le procure, a seconda che vengano conferite per lo svolgimento di specifici compiti o per il compimento di una serie di attività non preventivamente determinate, possono essere speciali o generali.
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte dalla legge per l’atto che il rappresentante deve concludere.
Chi intende conferire procura (mandante) deve necessariamente prenotare il relativo appuntamento tramite email all’indirizzo doha.consolare@esteri.it, fornendo tutti gli elementi testuali necessari ad esprimere la propria volontà di mandante, incluse precise indicazioni circa l’oggetto e le modalità di svolgimento della procura. Dovrà inoltre fornire le seguenti informazioni, sia in relazione a se stesso che alla persona del procuratore, allegando il relativo documento d’identità:
– Nome e cognome (se donna coniugata, il cognome d’origine);
– Data e luogo di nascita;
– Residenza;
– Cittadinanza;
– Professione;
– Codice Fiscale italiano.
Anche la persona alla quale viene conferita procura (rappresentante), quindi, deve poter essere compiutamente individuata in base ai criteri suddetti.
Laddove si tratti di conferire procure speciali per curare il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili, questi devono essere, a loro volta, individuati con certezza, per il tramite della indicazione dei relativi dati catastali.
Nel caso di procure per successione, l’interessato deve altresì fornire il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita, la data ed il luogo della morte, la cittadinanza, nonché l’ultimo indirizzo di residenza in vita della persona della cui successione si tratta.
La Legge 28 novembre 2005, n. 246 ha introdotto una semplificazione importante, ponendo con l’art. 12 comma 1 lett. b) e c) la presenza dei testimoni come eccezione alla regola.
Ne segue che oggi l’atto può essere ricevuto dal notaio senza testimoni (e senza alcuna menzione in tal senso), salvo le seguenti ipotesi:
– atti di donazione;
– convenzioni matrimoniali e loro modificazioni;
– dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni;
– quando una delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere;
– quando il notaio richieda la presenza dei testimoni;
– altri casi previsti dalla Legge.
NOTA BENE:
- Le procure relative ad atti di donazione (procura a donare, procura ad accettare donazione) devono essere redatte alla presenza di due testimoni, che l’interessato provvederà a portare, non legati da vincoli di parentela con il mandante;
- Se chi effettua l’atto agisce per conto di una società, tale persona dovrà provare l’esistenza giuridica di detta società e la carica da lui rivestita;
- Da sottolineare che, per tutti gli atti di carattere patrimoniale posti in essere da soggetti coniugati, gli stessi devono essere firmati da entrambi i coniugi. Il regime normale previsto dalla legge è infatti quello della comunione dei beni fra coniugi. Non è richiesta la sottoscrizione dei due coniugi quando vi sia un regime di separazione dei beni.
Da ricordare che dal regime della comunione dei beni sono esclusi, perché considerati personali:
- i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto di godimento;
- i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono imputati alla comunione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
- i beni acquisiti col prezzo del trasferimento dei beni sopra indicati o con il loro scambio.