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Radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA): nuove disposizioni dal 04/05/2020

Il nuovo art. 103 del Codice della Strada prevede che dal 1° gennaio 2020 la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per la definitiva esportazione del veicolo all’estero non potrà più essere richiesta per il tramite della rete diplomatico – consolare, ma dovrà essere richiesta in Italia prima che il veicolo venga esportato.

In data 3 maggio p.v. si porrà fine alla fase transitoria che ha finora consentito ad Ambasciate e Consolati di continuare a trasmettere al PRA le richieste di radiazione per esportazione presentate dai cittadini trasferitisi all’estero, relativamente ai veicoli esportati nel 2019 e non ancora radiati dal PRA, purchè venisse allegata una copia della carta di circolazione estera, attestante l’avvenuta reimmatricolazione, anche se emessa in data successiva al 31.12.2019.

Pertanto, a partire dal 4 maggio 2020 e non più dal 6 aprile 2020, a rettifica di quanto inizialmente indicato nella Circolare dell’ACI, le uniche modalità applicabili saranno quelle previste dal nuovo testo dell’art. 103 Codice della Strada, che impone l’obbligo di richiedere la radiazione prima che il veicolo venga esportato, in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge.

Per maggiori informazioni: Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ACI