{"id":71,"date":"2023-04-11T18:19:16","date_gmt":"2023-04-11T16:19:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=71"},"modified":"2024-06-27T17:13:28","modified_gmt":"2024-06-27T14:13:28","slug":"servizi-notarili","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambdoha.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-notarili\/","title":{"rendered":"Servizi notarili"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Ufficio Consolare esercita \u2013 esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all\u2019estero in via permanente o temporanea \u2013 alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento.<br \/>\nEssenzialmente si tratta del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti), di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private.<\/p>\n<p>L&#8217;Ufficio non pu\u00f2 svolgere servizi notarili nei confronti di coloro che non siano cittadini italiani. Nel caso occorrano documenti notarili da parte di cittadini stranieri (procure, procure ad litem, altro), l&#8217;interessato dovr\u00e0 redigere l&#8217;atto presso i responsabili uffici del Ministero della Giustizia dello Stato del Qatar e poi successivamente procedere alla relativa legalizzazione e traduzione.<\/p>\n<p>L&#8217;Ufficio provvede anche alla certificazione di conformit\u00e0 di traduzioni dall\u2019arabo o inglese all\u2019italiano o viceversa ed alla legalizzazione delle firme dei funzionari dell\u2019Ufficio Consolare del Ministero degli Affari esteri del Qatar apposte sui documenti ufficiali e certificati del Qatar. Per maggiori informazioni consultare la pagina legalizzazioni e traduzioni: <a href=\"https:\/\/ambdoha.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\">LINK<\/a><\/p>\n<p><strong>PROCURE GENERALI E SPECIALI<\/strong><\/p>\n<p>La procura e\u0300 lo strumento giuridico mediante il quale un soggetto (rappresentato o mandante) conferisce ad altro soggetto (rappresentante o procuratore) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato.<br \/>\nLe procure, a seconda che vengano conferite per lo svolgimento di specifici compiti o per il compimento di una serie di attivita\u0300 non preventivamente determinate, possono essere speciali o generali.<br \/>\nLa procura non ha effetto se non e\u0300 conferita con le forme prescritte dalla legge per l\u2019atto che il rappresentante deve concludere.<br \/>\nChi intende conferire procura (mandante) deve necessariamente prenotare il relativo appuntamento tramite email all&#8217;indirizzo <a href=\"mailto:doha.consolare@esteri.it\">doha.consolare@esteri.it<\/a>, fornendo tutti gli elementi testuali necessari ad esprimere la propria volont\u00e0 di mandante, incluse precise indicazioni circa l\u2019oggetto e le modalit\u00e0 di svolgimento della procura. Dovra\u0300 inoltre fornire le seguenti informazioni, sia in relazione a se stesso che alla persona del procuratore, allegando il relativo documento d&#8217;identit\u00e0:<\/p>\n<p>\u2013 Nome e cognome (se donna coniugata, il cognome d\u2019origine);<br \/>\n\u2013 Data e luogo di nascita;<br \/>\n\u2013 Residenza;<br \/>\n\u2013 Cittadinanza;<br \/>\n\u2013 Professione;<br \/>\n\u2013 Codice Fiscale italiano.<\/p>\n<p>Anche la persona alla quale viene conferita procura (rappresentante), quindi, deve poter essere compiutamente individuata in base ai criteri suddetti.<\/p>\n<p>Laddove si tratti di conferire procure speciali per curare il trasferimento della proprieta\u0300 o di altro diritto reale su beni immobili, questi devono essere, a loro volta, individuati con certezza, per il tramite della indicazione dei relativi dati catastali.<br \/>\nNel caso di procure per successione, l\u2019interessato deve altresi\u0300 fornire il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita, la data ed il luogo della morte, la cittadinanza, nonch\u00e9 l\u2019ultimo indirizzo di residenza in vita della persona della cui successione si tratta.<\/p>\n<p>La Legge 28 novembre 2005, n. 246 ha introdotto una semplificazione importante, ponendo con l\u2019art. 12 comma 1 lett. b) e c) la presenza dei testimoni come eccezione alla regola.<br \/>\nNe segue che oggi l\u2019atto pu\u00f2 essere ricevuto dal notaio senza testimoni (e senza alcuna menzione in tal senso), salvo le seguenti ipotesi:<\/p>\n<p>\u2013 atti di donazione;<br \/>\n\u2013 convenzioni matrimoniali e loro modificazioni;<br \/>\n\u2013 dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni;<br \/>\n\u2013 quando una delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere;<br \/>\n\u2013 quando il notaio richieda la presenza dei testimoni;<br \/>\n\u2013 altri casi previsti dalla Legge.<\/p>\n<p><strong>NOTA BENE:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Le procure relative ad atti di donazione (procura a donare, procura ad accettare donazione) devono essere redatte alla presenza di due testimoni, che l\u2019interessato provvedera\u0300 a portare, non legati da vincoli di parentela con il mandante;<\/li>\n<li>Se chi effettua l\u2019atto agisce per conto di una societa\u0300, tale persona dovra\u0300 provare l\u2019esistenza giuridica di detta societa\u0300 e la carica da lui rivestita;<\/li>\n<li>Da sottolineare che, per tutti gli atti di carattere patrimoniale posti in essere da soggetti coniugati, gli stessi devono essere firmati da entrambi i coniugi. Il regime normale previsto dalla legge e\u0300 infatti quello della comunione dei beni fra coniugi. Non e\u0300 richiesta la sottoscrizione dei due coniugi quando vi sia un regime di separazione dei beni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Da ricordare\u00a0che dal regime della comunione dei beni sono esclusi, perche\u0301 considerati personali:<\/p>\n<ul>\n<li>i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto di godimento;<\/li>\n<li>i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell\u2019atto di liberalita\u0300 o nel testamento non e\u0300 specificato che essi sono imputati alla comunione;<\/li>\n<li>i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;<\/li>\n<li>i beni che servono all\u2019esercizio della professione del coniuge;<\/li>\n<li>i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonche\u0301 la pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacita\u0300 lavorativa;<\/li>\n<li>i beni acquisiti col prezzo del trasferimento dei beni sopra indicati o con il loro scambio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Ufficio Consolare esercita \u2013 esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all\u2019estero in via permanente o temporanea \u2013 alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. 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