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ESENZIONE DOGANALE

L’esenzione dai diritti doganali è limitata ai beni destinati all’uso personale degli interessati e loro familiari che per la loro quantità e natura non abbiano alcun intento di carattere commerciale.

Tale esenzione si applica ai beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza abituale da un Paese al di fuori dell’Unione Europea ad uno all’interno dell’Unione a condizione che:

1) l’interessato trasferisca la sua residenza abituale nel territorio della Comunità dopo averla avuta fuori dall’Unione da almeno dodici mesi consecutivi;

2) i beni personali importati siano stati utilizzati per un periodo di almeno sei mesi nel luogo di precedente residenza;

3) i beni siano destinati allo stesso uso ed utilizzo nel luogo di nuova residenza.

Sono esclusi dalla franchigia: i prodotti alcolici; i tabacchi e i prodotti del tabacco; i mezzi di trasporto a carattere commerciale; i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.

La condizione di cui al punto 2) per ciò che riguarda i beni non consumabili si intende assolta qualora trattasi di beni usati; per i beni mobili registrati (es. autovetture, motocicli ecc.) la prova del possesso e dell’utilizzazione dovrà sempre essere fornita.

Il rimpatrio in Italia ed il conseguente trasferimento della residenza può essere comprovato dalla presentazione all’ufficio doganale di un’autocertificazione (scaricala qui) che andrà accompagnata da una fotocopia del passaporto in corso di validità.

Per quanto riguarda i prodotti audiovisivi (ad esempio radio, televisori, videoregistratori, computer, personal computer ed altro) i prodotti non provvisti della marcatura CE non potranno essere importati fatta eccezione per quelli acquistati prima del 1 gennaio 1996, comprovati da idonea documentazione (es. fattura d’acquisto). Sulla base delle disposizioni vigenti la conformità CE non può essere autocertificata.

Alcune Regioni prevedono contributi ed agevolazioni fiscali a favore degli emigrati che rientrano in Italia. Per eventuali approfondimenti consultare il sito web della propria Regione. Questa Ambasciata può emettere un certificato da presentare alle Autorità regionali per ottenere tali agevolazioni.

Nel caso in cui si volesse importare in Italia un’autovettura o un motociclo in esenzione doganale occorre quanto segue:

  • Residenza all’estero da almeno dodici mesi;
  • Codice fiscale;
  • Possesso e uso del veicolo da almeno sei mesi (ownership certificate);
  • Certificato di esportazione del veicolo, legalizzato dal Ministero degli Affari Esteri del Qatar, tradotto e successivamente legalizzato da questa Ambasciata.

Si suggerisce, ove disponibile, di portare con sé anche il contratto di acquisto originale del veicolo e la scheda tecnica della casa costruttrice (technical data specification).

Per maggiori informazioni in proposito si suggerisce di visitare il sito www.aci.it, dove sarà possibile ottenere tutti i ragguagli del caso, sia che si decida di affidare la pratica di immatricolazione ad un’agenzia, sia che l’interessato si rivolga direttamente all’ufficio della Motorizzazione.

Modulistica

Modello di autocertificazione per esenzione doganale