Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATUS DI IMMIGRATO AI FINI DELL’ASSISTENZA SANITARIA URGENTE IN ITALIA

Grazie ad un’azione coordinata del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Salute, è stata introdotta una importante novità in materia di assistenza sanitaria urgente in Italia per i cittadini residenti all’estero.

Il decreto del Ministro della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie“.

In linea con le disposizioni che prevedono lo snellimento delle procedure burocratiche, a favore del cittadino, è da ora previsto che la condizione di emigrato possa e debba essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:

A – di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonche’ di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.

oppure

B – di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Pertanto, la condizione di emigrato di cui all’art. 2, comma 2 del citato decreto, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve piu’ essere attestata dall’Autorita’ consolare poiche’ piu’ semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.